Per scaricare l’articolo, completo dei riferimenti normativi, clicca su 11 novembre 01 2016
Tra il I° novembre ed il 31 dicembre, come ogni anno dall’entrata in vigore anche nel settore apistico della Banca Dati Nazionale (BDN), è obbligatorio, per tutti gli assegnatari del Codice Identificativo Univoco, aggiornare la consistenza degli alveari e la dislocazione degli apiari a qualsiasi titolo detenuti. Anche quando non sono intervenute variazioni nei dati già presenti in BDN, va comunque presentata una formale comunicazione di conferma. Per rendere l’adempimento più agevole ed evitare la nuova compilazione della scheda di censimento degli alveari, completa di tutti i dati compresa la geolocalizzazione, è possibile adempiere all’obbligo, annotando le variazioni intervenute, sulla scheda dell’anagrafe stampata al momento che viene effettuato il censimento e consegnando tale scheda, debitamente sottoscritta, al delegato dell’Associazione. In caso di mancanza di variazioni, la scheda va sottoscritta e datata, dopo averci riportato la scritta “dati confermati”. La scheda è possibile richiederla in Associazione. Ovviamente chi non ha rilasciato delega e gestisce l’anagrafe in proprio, deve accedere alla BDN tramite il proprio account e seguire le istruzioni relative al censimento.
La novità introdotta quest’anno, è il regime sanzionatorio applicabile in caso di inosservanza dell’adempimento. La gravosa sanzione, che può andare da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 4.000,00 euro, infatti, è stata inserita nel cosiddetto “collegato agricolo” ossia la Legge 28 luglio 2016, n.154 – Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” (comma 2, articolo 34 – Capo IV), entrata in vigore contestualmente alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n.186 del 10 agosto 2016).
E’ opportuno rilevare che la già complessa ed ancora non perfettamente chiara applicazione delle norme in materia di anagrafe apistica, quest’anno si è arricchita di ulteriori elementi di confusione. In un contesto nel quale non tutte le Regioni hanno armonizzato gli obblighi previsti dal Manuale della BDA con le normative locali, obbligando di fatto, in diversi casi, gli apicoltori a doppie registrazioni (NdR Altro che snellimento delle procedure), la nuova disposizione del collegato agricolo ha aggiunto ulteriori motivi di confusione. Una nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, ossia la massima autorità in materia di anagrafe apistica (e non solo, ovviamente), sembrerebbe interpretare il comma 2 dell’articolo 34 del Legge 154/2016 (collegato agricolo) come strumento attuativo del punto 12 del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica. Ciò in buona sostanza introdurrebbe l’obbligo, non più la facoltà, tra l’altro sanzionabile se rimasto inosservato, della registrazione di tutte le movimentazioni di materiale vivo (sciami, api regine, pacchi d’ape, famiglie di api, etc.), una volta limitato ai soli casi che determinavano l’attivazione o la cessazione di un determinato apiario. Come è facile intuire se tale interpretazione dovesse divenire operativa – al di là delle rassicuranti applicazioni della prescrizione prevista dalla nota del Ministero della Salute prot.n.7447 del 24/03/2016 (limitate al riscontro della sola prima non conformità) – si complicherebbe, e non di poco, la corretta gestione dei dati della anagrafe apistica per gli apicoltori. Sarebbero coinvolti tutti, non solo quelli che praticano nomadismo ma anche, ad esempio, gli apicoltori che posseggono più apiari e sono abituati, nell’ambito della conduzione ordinaria dell’azienda, a trasferire da una postazione ad un’altra materiale vivo (a volte anche solo favi con api/covata/scorte). Su tale punto, sarà necessario, anzi indispensabile, una forte azione della Associazioni di rappresentanza, innanzitutto per chiarire una volta per tutte le procedure da seguire e poi per rendere la gestione dell’anagrafe in grado di coniugare le legittime esigenze in termini di dati aggiornati e corretti da parte delle Istituzioni con le necessità degli apicoltori di non vedersi ulteriormente aggravati gli adempimenti amministrativi da svolgere a proprio carico, soprattutto nel periodo di massima intensità delle operazioni di campo.